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Regulatorische Aktualisierungen
Illecito professionale oltre tre anni prima del bando: non scatta l’esclusione...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 7292, conferma che un illecito professionale commesso oltre tre anni prima dell’indizione della gara è irrilevante ai fini dell’esclusione. Il limite deriva dall’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, che fissa in tre anni dalla data del fatto il periodo massimo di esclusione per le cause non automatiche. La sentenza ribadisce inoltre che la sola omissione dichiarativa non è mai una causa autonoma di esclusione, nemmeno se la dichiarazione era richiesta dalla lex specialis. Per RUP e stazioni appaltanti ne discende l’obbligo di datare con precisione il fatto prima di valutarlo. Il limite dei tre anni per il grave illecito professionale La pronuncia chiarisce che è irrilevante il fatto costitutivo della causa di esclusione commesso oltre tre anni prima della indizione della proce...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 7292, conferma che un illecito professionale commesso oltre tre anni prima dell’indizione della gara è irrilevante ai fini dell’esclusione. Il limite deriva dall’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, che fissa in tre anni dalla data del fatto il periodo massimo di esclusione per le cause non automatiche. La sentenza ribadisce inoltre che la sola omissione dichiarativa non è mai una causa autonoma di esclusione, nemmeno se la dichiarazione era richiesta dalla lex specialis. Per RUP e stazioni appaltanti ne discende l’obbligo di datare con precisione il fatto prima di valutarlo. Il limite dei tre anni per il grave illecito professionale La pronuncia chiarisce che è irrilevante il fatto costitutivo della causa di esclusione commesso oltre tre anni prima della indizione della proce...
Rito super-accelerato accesso appalti: il termine di dieci giorni vale solo se la...
IN SINTESI Con la sentenza n. 8/2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che il rito super-accelerato accesso appalti previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 si applica solo se la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ha adempiuto agli obblighi informativi e ha dato atto delle decisioni sull’oscuramento. Se manca una decisione specifica ed espressa, la sola pubblicazione dell’offerta tecnica oscurata non basta come provvedimento implicito. In quel caso si riespande il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a., con termine di trenta giorni anziché dieci. Il caso e i quesiti rimessi all’Adunanza Plenaria Un’azienda sanitaria aveva bandito una procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti all’offerta tecnica, 30 a que...
IN SINTESI Con la sentenza n. 8/2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che il rito super-accelerato accesso appalti previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 si applica solo se la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ha adempiuto agli obblighi informativi e ha dato atto delle decisioni sull’oscuramento. Se manca una decisione specifica ed espressa, la sola pubblicazione dell’offerta tecnica oscurata non basta come provvedimento implicito. In quel caso si riespande il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a., con termine di trenta giorni anziché dieci. Il caso e i quesiti rimessi all’Adunanza Plenaria Un’azienda sanitaria aveva bandito una procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti all’offerta tecnica, 30 a que...
La verifica di anomalia della prima classificata è l’unico controllo richiesto...
IN SINTESI Secondo il TAR Piemonte (sez. I, sentenza n. 1920 del 1° ottobre 2026), la verifica di anomalia della prima classificata è l’unico controllo imposto dall’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante valuta congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della sola migliore offerta, senza estendere l’esame alle altre offerte in graduatoria. Il comma 2 dell’articolo 110 prevede la richiesta scritta di spiegazioni entro un termine non superiore a quindici giorni. Non attribuisce un potere di verifica generalizzato: disciplina come si controlla l’offerta sospetta. La verifica di anomalia della prima classificata nell’articolo 110 del Codice Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso perché infondato (punto 14.1) e ha chiarito che la valutazione di anomalia si svolge solo nei confronti della prima classificata. Nella m...
IN SINTESI Secondo il TAR Piemonte (sez. I, sentenza n. 1920 del 1° ottobre 2026), la verifica di anomalia della prima classificata è l’unico controllo imposto dall’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante valuta congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della sola migliore offerta, senza estendere l’esame alle altre offerte in graduatoria. Il comma 2 dell’articolo 110 prevede la richiesta scritta di spiegazioni entro un termine non superiore a quindici giorni. Non attribuisce un potere di verifica generalizzato: disciplina come si controlla l’offerta sospetta. La verifica di anomalia della prima classificata nell’articolo 110 del Codice Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso perché infondato (punto 14.1) e ha chiarito che la valutazione di anomalia si svolge solo nei confronti della prima classificata. Nella m...
Bando tipo concessioni balneari: durata da 5 a 20 anni, indennizzi e limiti ai lotti...
IN SINTESI Il bando tipo concessioni balneari è lo schema nazionale predisposto dal MIT, previsto dal DL 32/2026, che i Comuni useranno per assegnare con gara le concessioni demaniali turistico-ricreative. La bozza, ancora modificabile e presentata alla Conferenza unificata, prevede durate da 5 a 20 anni, aggiudicazione solo con offerta economicamente più vantaggiosa, limiti al numero di lotti per concorrente, indennizzo al concessionario uscente pari agli investimenti non ammortizzati, canone provvisorio con conguaglio e tutele occupazionali. I bandi vanno pubblicati almeno sei mesi prima della scadenza delle concessioni e comunque entro il 30 giugno 2027. Il bando tipo MIT nasce dal DL 32/2026 e punta a regole uniformi Il bando tipo è previsto dal decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32. Il MIT ne ha avviato la discussione con gli enti territoriali della Conferenza unificata il 17 april...
IN SINTESI Il bando tipo concessioni balneari è lo schema nazionale predisposto dal MIT, previsto dal DL 32/2026, che i Comuni useranno per assegnare con gara le concessioni demaniali turistico-ricreative. La bozza, ancora modificabile e presentata alla Conferenza unificata, prevede durate da 5 a 20 anni, aggiudicazione solo con offerta economicamente più vantaggiosa, limiti al numero di lotti per concorrente, indennizzo al concessionario uscente pari agli investimenti non ammortizzati, canone provvisorio con conguaglio e tutele occupazionali. I bandi vanno pubblicati almeno sei mesi prima della scadenza delle concessioni e comunque entro il 30 giugno 2027. Il bando tipo MIT nasce dal DL 32/2026 e punta a regole uniformi Il bando tipo è previsto dal decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32. Il MIT ne ha avviato la discussione con gli enti territoriali della Conferenza unificata il 17 april...
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IN SINTESI Con la sentenza n. 560/2026 (TAR Abruzzo, Sezione Prima, R.G. n. 128/2026, pubblicata il 17/07/2026), il giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso di un operatore farmaceutico contro la procedura negoziata per farmaci esclusivi indetta da una centrale di committenza regionale. L’operatore che non manifesta interesse non subisce alcun pregiudizio diretto, perché continua a fornire i farmaci con le modalità ordinarie. Il bando non presenta inoltre lacune tali da renderlo una clausola immediatamente escludente: per l’accordo quadro basta il valore massimo stimato dell’intera operazione, senza quantità e prezzi per ogni farmaco. Il caso: la procedura negoziata regionale per i farmaci esclusivi L’art. 15 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 consente alle regioni di ricorrere all’art. 76 del D.l...
IN SINTESI Con la sentenza n. 560/2026 (TAR Abruzzo, Sezione Prima, R.G. n. 128/2026, pubblicata il 17/07/2026), il giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso di un operatore farmaceutico contro la procedura negoziata per farmaci esclusivi indetta da una centrale di committenza regionale. L’operatore che non manifesta interesse non subisce alcun pregiudizio diretto, perché continua a fornire i farmaci con le modalità ordinarie. Il bando non presenta inoltre lacune tali da renderlo una clausola immediatamente escludente: per l’accordo quadro basta il valore massimo stimato dell’intera operazione, senza quantità e prezzi per ogni farmaco. Il caso: la procedura negoziata regionale per i farmaci esclusivi L’art. 15 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 consente alle regioni di ricorrere all’art. 76 del D.l...
Equivalenza delle tutele CCNL: le cooperative sociali restano ammesse alle gare
IN SINTESI Secondo il TAR Campania, Salerno, è legittimo considerare il CCNL “cooperative sociali” equivalente al CCNL “igiene e ambiente”, anche se quest’ultimo è più vantaggioso per i lavoratori. Per i giudici l’equivalenza delle tutele va valutata in modo complessivo e non rigido, perché una lettura severa escluderebbe in blocco le cooperative sociali dai servizi pubblici che rientrano tra le loro attività. Il RUP deve comunque eseguire una comparazione effettiva, economica e normativa. Il suo giudizio tecnico-discrezionale è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o di criteri tecnici errati. Il caso: cooperativa sociale aggiudicataria con un CCNL diverso da quello di gara La sentenza TAR Campania, Salerno, Sez. I, 29 settembre 2026, n. 1591 riguarda una gara per un servizio di gestione dei rifiuti urbani. La stazione appaltan...
IN SINTESI Secondo il TAR Campania, Salerno, è legittimo considerare il CCNL “cooperative sociali” equivalente al CCNL “igiene e ambiente”, anche se quest’ultimo è più vantaggioso per i lavoratori. Per i giudici l’equivalenza delle tutele va valutata in modo complessivo e non rigido, perché una lettura severa escluderebbe in blocco le cooperative sociali dai servizi pubblici che rientrano tra le loro attività. Il RUP deve comunque eseguire una comparazione effettiva, economica e normativa. Il suo giudizio tecnico-discrezionale è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o di criteri tecnici errati. Il caso: cooperativa sociale aggiudicataria con un CCNL diverso da quello di gara La sentenza TAR Campania, Salerno, Sez. I, 29 settembre 2026, n. 1591 riguarda una gara per un servizio di gestione dei rifiuti urbani. La stazione appaltan...
Caccia all’errore nelle gare d’appalto: il controllo sulle dichiarazioni...
IN SINTESI La caccia all’errore nelle gare d’appalto è un modo di controllare le dichiarazioni che la giurisprudenza amministrativa non ammette. Con la sentenza n. 1825 del 30 settembre 2026, il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, ribadisce che l’amministrazione deve esercitare un controllo sostanziale e non formalistico, sia negli appalti sia nei concorsi pubblici. Nel caso esaminato, una società era stata esclusa da un avviso pubblico perché non aveva indicato il numero della scheda di valutazione DNSH. Il Tribunale ha annullato l’esclusione. L’avviso chiedeva solo l’impegno a conformarsi al principio DNSH, e la società aveva comunque dichiarato di aver preso visione di tutte le schede applicabili. L’esclusione va misurata sull’interesse concreto che la clausola tutela. Caccia all’errore nelle gare d’appalto: il principio a...
IN SINTESI La caccia all’errore nelle gare d’appalto è un modo di controllare le dichiarazioni che la giurisprudenza amministrativa non ammette. Con la sentenza n. 1825 del 30 settembre 2026, il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, ribadisce che l’amministrazione deve esercitare un controllo sostanziale e non formalistico, sia negli appalti sia nei concorsi pubblici. Nel caso esaminato, una società era stata esclusa da un avviso pubblico perché non aveva indicato il numero della scheda di valutazione DNSH. Il Tribunale ha annullato l’esclusione. L’avviso chiedeva solo l’impegno a conformarsi al principio DNSH, e la società aveva comunque dichiarato di aver preso visione di tutte le schede applicabili. L’esclusione va misurata sull’interesse concreto che la clausola tutela. Caccia all’errore nelle gare d’appalto: il principio a...
Impugnazione immediata del bando di gara: i criteri premiali non escludono se l’offerta...
IN SINTESI Con la sentenza n. 981/2026 del TAR Marche, Sezione Seconda, pubblicata il 25 luglio 2026, il giudice chiarisce che l’impugnazione immediata del bando di gara è ammessa solo per le clausole che rendono realmente impossibile formulare un’offerta. I criteri premiali dell’offerta tecnica, anche se specifici, non sono escludenti se il concorrente partecipa e supera la soglia di sbarramento. La discrezionalità della stazione appaltante è sindacabile solo per arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza. Una consultazione preliminare di mercato documentata rafforza la legittimità della lex specialis. Il caso: gara in service con criteri premiali contestati Un’azienda sanitaria territoriale ha bandito una procedura aperta in tre lotti per la fornitura in service di apparecchiature e sistemi di automazione per laboratori di analisi. Il criterio di aggiudi...
IN SINTESI Con la sentenza n. 981/2026 del TAR Marche, Sezione Seconda, pubblicata il 25 luglio 2026, il giudice chiarisce che l’impugnazione immediata del bando di gara è ammessa solo per le clausole che rendono realmente impossibile formulare un’offerta. I criteri premiali dell’offerta tecnica, anche se specifici, non sono escludenti se il concorrente partecipa e supera la soglia di sbarramento. La discrezionalità della stazione appaltante è sindacabile solo per arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza. Una consultazione preliminare di mercato documentata rafforza la legittimità della lex specialis. Il caso: gara in service con criteri premiali contestati Un’azienda sanitaria territoriale ha bandito una procedura aperta in tre lotti per la fornitura in service di apparecchiature e sistemi di automazione per laboratori di analisi. Il criterio di aggiudi...
La mancata pubblicazione dei curricula dei commissari non invalida la gara senza...
IN SINTESI La mancata pubblicazione dei curricula dei commissari non basta, da sola, a invalidare la procedura di gara. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, con la sentenza del 29 settembre 2026, n. 5413. L’obbligo di pubblicazione esiste ed è previsto dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. 36/2023, ma la sua violazione resta un’irregolarità. La gara può essere viziata solo se si accerta in concreto un’incompatibilità, un conflitto di interessi o un’altra situazione ostativa rilevante. Restano quindi decisivi i requisiti sostanziali dell’art. 93 del Codice: assenza di incompatibilità, esperienza e adeguata competenza professionale. La mancata pubblicazione dei curricula è un’irregolarità, non un vizio invalidante Il TAR Napoli parte da un dato normativo certo. L’obbligo di pubblicare i curricula dei componenti della commiss...
IN SINTESI La mancata pubblicazione dei curricula dei commissari non basta, da sola, a invalidare la procedura di gara. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, con la sentenza del 29 settembre 2026, n. 5413. L’obbligo di pubblicazione esiste ed è previsto dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. 36/2023, ma la sua violazione resta un’irregolarità. La gara può essere viziata solo se si accerta in concreto un’incompatibilità, un conflitto di interessi o un’altra situazione ostativa rilevante. Restano quindi decisivi i requisiti sostanziali dell’art. 93 del Codice: assenza di incompatibilità, esperienza e adeguata competenza professionale. La mancata pubblicazione dei curricula è un’irregolarità, non un vizio invalidante Il TAR Napoli parte da un dato normativo certo. L’obbligo di pubblicare i curricula dei componenti della commiss...
La proroga del termine di presentazione delle offerte è legittima solo con un malfunzionamento...
IN SINTESI Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6665/2026 (pubblicata il 26 agosto 2026), i giudici hanno chiarito che la proroga del termine di presentazione delle offerte in una gara telematica è legittima solo se ricorre una delle condizioni previste dall’art. 92 del D.Lgs. 36/2023. Le semplici difficoltà operative dei concorrenti (lingua, firma digitale, fusi orari) non bastano. La motivazione non può essere integrata in appello con una relazione tecnica successiva. Chi presenta una seconda offerta dopo la proroga non rinuncia alla prima: se la proroga è annullata, la prima offerta rivive. Il caso: proroga disposta il giorno della scadenza La vicenda riguarda un appalto di oltre 51 milioni di euro, bandito da un’amministrazione regionale, per l’acquisto e l’implementazione di un sistema quantistico nella propria infrastruttura inform...
IN SINTESI Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6665/2026 (pubblicata il 26 agosto 2026), i giudici hanno chiarito che la proroga del termine di presentazione delle offerte in una gara telematica è legittima solo se ricorre una delle condizioni previste dall’art. 92 del D.Lgs. 36/2023. Le semplici difficoltà operative dei concorrenti (lingua, firma digitale, fusi orari) non bastano. La motivazione non può essere integrata in appello con una relazione tecnica successiva. Chi presenta una seconda offerta dopo la proroga non rinuncia alla prima: se la proroga è annullata, la prima offerta rivive. Il caso: proroga disposta il giorno della scadenza La vicenda riguarda un appalto di oltre 51 milioni di euro, bandito da un’amministrazione regionale, per l’acquisto e l’implementazione di un sistema quantistico nella propria infrastruttura inform...
Rendicontazione di sostenibilità semplificata: due regolamenti UE alleggeriscono...
IN SINTESI La rendicontazione di sostenibilità semplificata si basa su due regolamenti delegati della Commissione europea, il 2026/1560 e il 2026/1563, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE il 21 settembre 2026. Il primo introduce uno standard volontario (VSME) per le imprese fino a 1.000 dipendenti non soggette all’obbligo. Il secondo riduce e semplifica gli ESRS per le imprese obbligate. Entrambi attuano la Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I). L’effetto più rilevante per gli operatori economici è un limite massimo alle informazioni di sostenibilità che le imprese maggiori possono chiedere ai fornitori della loro catena del valore. Il quadro: Omnibus I e i due regolamenti delegati La Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I) restringe il perimetro delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità e semplifica la due diligence. Le soglie indicate nella fonte sono ...
IN SINTESI La rendicontazione di sostenibilità semplificata si basa su due regolamenti delegati della Commissione europea, il 2026/1560 e il 2026/1563, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE il 21 settembre 2026. Il primo introduce uno standard volontario (VSME) per le imprese fino a 1.000 dipendenti non soggette all’obbligo. Il secondo riduce e semplifica gli ESRS per le imprese obbligate. Entrambi attuano la Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I). L’effetto più rilevante per gli operatori economici è un limite massimo alle informazioni di sostenibilità che le imprese maggiori possono chiedere ai fornitori della loro catena del valore. Il quadro: Omnibus I e i due regolamenti delegati La Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I) restringe il perimetro delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità e semplifica la due diligence. Le soglie indicate nella fonte sono ...
Verifica di anomalia dell’offerta: il giudice amministrativo non può sostituirsi...
IN SINTESI Il giudice amministrativo non può ordinare alla stazione appaltante di avviare la verifica di anomalia né svolgerla al suo posto. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. VI, con la sentenza del 28 settembre 2026, n. 5391. Il divieto discende dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che impedisce di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. La valutazione di anomalia è un potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante. Il sindacato del giudice resta ammesso solo su una verifica già svolta e viziata, e in presenza di elementi concreti di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. Il caso: richiesta di ordinare la verifica di anomalia Cosa ha chiesto la ricorrente Nel terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al secondo, la ricorrente non contestava una verifica di anomalia già svolta e ritenuta viziata. Chied...
IN SINTESI Il giudice amministrativo non può ordinare alla stazione appaltante di avviare la verifica di anomalia né svolgerla al suo posto. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. VI, con la sentenza del 28 settembre 2026, n. 5391. Il divieto discende dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che impedisce di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. La valutazione di anomalia è un potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante. Il sindacato del giudice resta ammesso solo su una verifica già svolta e viziata, e in presenza di elementi concreti di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. Il caso: richiesta di ordinare la verifica di anomalia Cosa ha chiesto la ricorrente Nel terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al secondo, la ricorrente non contestava una verifica di anomalia già svolta e ritenuta viziata. Chied...